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Strategie per le imprese al tempo del Covid: il punto di Anna Lepre

Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 -ulteriore proroga per pagamenti di mutui e prestiti bancari
Il Decreto Agosto con l’Art. 65, per sostenere le imprese colpite dall’epidemia Covid 19, propone il
prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria per le piccole e medie imprese (PMI) ex
art. 56, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, lettere:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto Legge
18/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non
possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio
2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio
2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, alle misure di sostegno
previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, la
proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di

rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore
entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, presentano esposizioni che non
siano ancora state ammesse alle misure di sostegno previste dall’Art. 56 comma 2, possono essere
ammesse alla sospensione straordinaria facendo richiesta entro il 31 dicembre 2020.

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